Ultima modifica: 31 Marzo 2019

Normativa bullismo e cyberbullismo

SINTESI DELLA LEGGE N.71 DEL 29/05/2017

1.  Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore)
che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 il gestore non avrà provveduto, l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.

2. Nasce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, che entro sessanta giorni dal suo insediamento redigerà un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo. Il piano prevede anche periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2018, il Tavolo farà una relazione al Parlamento sulle attività svolte.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (quindi entro il 18 settembre) il MIUR adotta delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni. Le linee guida vanno aggiornate ogni due anni

4. Ogni istituto scolastico individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

5. Secondo quando già previsto dalla legge 107 (la Buona Scuola) per il triennio 2017-2019 ci sarà
una formazione del personale scolastico sul tema. Verrà promosso un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.

6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo.

7. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. I regolamenti scolastici dovranno prevedere esplicite sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti.

8. Per i minori autori di atti di cyberbullismo, fra i 14 e i 18 anni, se non c’è querela o denuncia per i reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale, scatta l’ammonimento: il questore convoca il minore insieme ad almeno un genitore.

La normativa completa




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