Ultima modifica: 18 Maggio 2014

Giunta esecutiva

Tratto dal regolamento d’Istituto approvato nel  febbraio 2014

La Giunta Esecutiva, nell’ambito delle attribuzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 6 del D.P.R. n° 416 ( Testo Unico D.Lgs. n° 297 del 16/04/94), esegue le delibere del Consiglio attenendosi a quanto emerso nel corso delle riunioni del Consiglio stesso.

La Giunta Esecutiva è anche organo propositivo del Consiglio di Istituto, e in quanto tale è assicurata alla Giunta ampia libertà di iniziativa preparando l’O.d.G. della seduta dello stesso Consiglio. E’ tuttavia opportuno che la Giunta si attenga a quanto emerso nelle precedenti riunioni del Consiglio ed alle istanze, anche nel formulare le proposte di sua competenza.

La Giunta non ha potere deliberante nemmeno in casi di urgenza; non è consentita la delega da parte del Consiglio del proprio potere deliberante.

 Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva

 Il C.d.I. nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.

Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell’istituto, ed il DSGA (Direttore dei servizi Generali e Amministrativi), che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.

La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.d.I., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio.

La Giunta Esecutiva è convocata di norma dal Presidente, con preavviso di almeno 5 giorni, tramite posta elettronica.




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