Ultima modifica: 23 Agosto 2015

Circolare n.308

Riferimenti normativi contributo volontario anno scolastico 2015/2016. Continua Circolare n.308

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Filippo Grimani”
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Circolare n. 308                                                                                                                                                                                         Ve-Marghera, 20 agosto 2015

Ai Genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria
Al personale della segreteria didattica
Al Dsga
Al personale docente

Oggetto: Riferimenti normativi contributo volontario anno scolastico 2015/2016.

Si elencano in sintesi i principali riferimenti normativi riguardanti la gratuità dell’istruzione pubblica di ogni ordine e grado e la legittimità della richiesta dei contributi volontari alle famiglie:

  1.  Il D.Lgs 76/2005 (Diritto – dovere all’istruzione e alla formazione), art. 1, riporta: Comma 3 “La Repubblica assicura a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”. Comma 5. “Nelle Istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza”.
  2.  Le Istituzioni scolastiche, non risultano titolari di autonomo potere impositivo di tasse e contributi, facoltà questa riservata esclusivamente allo Stato. Le tasse scolastiche sono limitate al 4° e 5° anno degli istituti superiori (articolo 200 – DLgs 16 aprile 1994. n. 297, e DPCM 18 maggio 1990).
  3.  La richiesta del versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni scolastiche è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell’Autonomia il D.P.R. 275 del 1999 che all’art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l’art. 143 secondo comma e l’art. 176 terzo comma, i quali vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere, divieto peraltro riferito alle sole scuole del primo ciclo di istruzione.
  4.  Al fine di perseguire gli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa, il Consiglio di Istituto, può determinare forme di “autofinanziamento” (art. 10 – Comma 1 – DLgs 297/1994), si tratta comunque di una autotassazione, la quale naturalmente è su base volontaria.
  5.  I versamenti volontari a favore delle scuole sono previsti dall’articolo 55 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 (Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”).
  6. Le modalità contabili di “riscossione” dei versamenti volontari, sono previste dall’articolo 9, comma 3, del citato Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, che ha disposto che “La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali”.
  7.  La non ammissibilità dei versamenti in contanti è indicata nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, come modificato dall’Articolo 13 comma 2 della Legge 40/2007
  8.  La nota del MIUR prot. n. 312 del 20 marzo 2012, fornisce precise “Indicazioni in merito all’utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie”.
  9.  Con la Legge sulla BUONA SCUOLA (L. 107/2015) è stata riscritta la lettera e) del comma 1 dell’art. 15 del Tuir, concernente la detraibilità delle spese d’istruzione. La novità normativa è entrata in vigore il 16 Luglio 2015 e pertanto esplicherà i propri effetti a partire dal periodo d’imposta 2015 (UNICO 2016). La nuova formulazione della norma prevede la detraibilità nella misura del 19% per: “ «e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delleuniversità statali». Rispetto alla precedente formulazione normativa, viene eliminata la possibilità di detrarre le spese per la frequenza a corsi di istruzione secondaria. Tuttavia, sempre la L. 107/2015 introduce una nuova lettera e) bis. La nuova lettera e) bis prevede la detrazione per “e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente”. In sostanza, la nuova formulazione normativa prevede la detrazione per le spese per la frequenza a scuole dell’infanzia e per la scuola secondaria però con il limite di 400 euro per alunno o studente. Se da un lato si estende la detrazione alle spese sostenute per la frequenza alla scuole dell’infanzia dall’altro si limita la detrazione per la frequenza alla scuola secondaria, prevedendo un tetto massimo di 400 euro.

Per il Dirigente Scolastico reggente
Dott. Davide FRISOLI
Il collaboratore vicario
Prof. Cristina STOCCO




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