Ultima modifica: 15 Settembre 2015

Circolare n.15

Utilizzo dei registri Continua Circolare n.15

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Filippo Grimani”
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Circ. n. 15                                                                                                                                                                                                                   Marghera – Venezia 14 settembre 2015

A tutti i docenti – Scuola primaria e secondaria;
Ai responsabili di plesso – Scuola primaria e secondaria;
Al Personale Ufficio didattica

Oggetto: Utilizzo dei registri.

Si ritiene opportuno ricordare gli adempimenti relativi alla tenuta dei registri di classe e dell’insegnante.
Si ricorda che i fatti, gli eventi e le attività delle classi sono certificate da due documenti amministrativi, il registro (o giornale) di classe e il registro dell’insegnante (o del professore).
La valenza e tenuta di questi due documenti è regolata da precise norme riportate in calce. Ogni docente ha il dovere di compilare diligentemente il registro di classe e il registro personale e tale redazione ènecessaria per assicurare il corretto funzionamento del team/ consiglio di classe e per certificare le valutazioni degli alunni.
Il registro di classe ha natura giuridica di atto pubblico in quanto posto in essere dal docente nell’esercizio della sua pubblica funzione, come ripetutamente affermato anche da sentenze della Corte di Cassazione
Come ogni atto pubblico, non può essere contraffatto (si intende con questo anche la “sbianchettatura”)né distrutto, senza incorrere in sanzioni di legge o/e in sanzione disciplinare .
Si sottolinea l’obbligo della corretta compilazione del registro personale del Docente che documenta il lavoro svolto.
La responsabilità e l’obbligo di registrazione dei due documenti riguarda anche il registro elettronico, introdotto nell’ordinamento scolastico dall’articolo 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. “ spending rewiew”) – convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.
Con comunicazioni, fatte a più riprese, in sede di collegio, il personale docente è stato messo al corrente che, a partire dall’a.s. 2013/2014, sarebbe stato utilizzato, inizialmente in via sperimentale, il registro elettronico del Docente e in tal senso è stata a suo tempo programmata, deliberata e realizzata la necessaria attività di formazione oltre che attivata una funzione strumentale di supporto al fine di venire incontro alle oggettive e previste difficoltà di questa innovazione.
Proprio in considerazioni di questo è stata anche presa la misura organizzativa di mantenere il registro di classe in forma cartacea a supporto del registro personale in formato elettronico.

L’Istituto, al fine di favorire la fruizione del software nelle sedi scolastiche, ha altresì impegnato e impegnerà risorse per l’acquisto e la manutenzione dei necessari supporti informatici e per l’utilizzo della
Riguardo la necessità di migliorare la strumentazione informatica in dotazione, si porta fa presente che la registrazione da attuare in classe (presenze, assenze,compiti, comunicazioni ecc) va effettuata nelregistro di classe presente ancora in forma cartacea anche per l’a.s. 2015/2016 mentre la compilazione del registro personale rientra per lo più nella funzione docente.

Si dispone pertanto che per l’a.s. 2015/2016 il registro di classe verrà messo a disposizione in formato cartaceo, mentre il registro personale sarà disponibile nel solo formato elettronico. Lo scrivente controllerà la regolare compilazione del registro e l’inadempienza si configurerà come illecito disciplinare.

Le password, già in possesso dei docenti dall’a.s.2014/2015, si ritengono invariate e valide per l’a.s. in corso. Ai docenti di nuova nomina verranno inoltrate a breve le password di accesso.

Si ricorda inoltre che il registro elettronico gestisce dati personali riguardanti gli studenti, soggetti alle norme che tutelano la privacy. Per questo motivo l’utilizzo del registro elettronico comporta l’applicazione rigorosa delle seguenti procedure:

1) Ogni docente, per accedere al registro elettronico, deve inserire le proprie credenziali: codice scuola, username e password.
2) La password deve essere assolutamente riservata e non può essere comunicata in nessun caso ad un’altra persona.
3) È obbligo dei docenti assicurarsi di non lasciare incustodito il dispositivo digitale collegato al registro elettronico e di effettuare il log out.
4) I docenti sono tenuti all’immediata registrazione delle presenze e delle eventuali assenze/ritardi degli alunni
5) In caso di malfunzionamenti e anomalie che impediscano l’utilizzo del registro elettronico, il docente deve avvertire immediatamente il responsabile di plesso che si attiverà a comunicare quanto al docente responsabile per il Sito e piattaforma web (alla data odierna l’insegnante Fausta Gimma).
6) Il Dirigente, i Docenti e il Personale di Segreteria che vengono a conoscenza dei dati personali contenuti nel registro elettronico sono tenuti alla massima riservatezza.
7) I dati del registro elettronico non possono essere inseriti, modificati o cancellati dalle persone non autorizzate. Il trattamento illecito dei dati viene sanzionato in modo severo dalla normativa.

Fonti normative

Registro di classe: art 41 .R. D n. 965 del 1924 , art 69 R.D. 969/1924, art 78 R.D. n. 1190/1923; DM 5 maggio 1993; O.M. n.236 2 agosto 1993;
Registro del professore (o giornale dell’insegnante):D.M 5 maggio 1993 , C.M. n.252 1978.

F.TO Il Dirigente Scolastico reggente

Dott. Davide FRISOLI




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